Quali norme regolano la professione

In Italia la professione del TECNICO AUDIOPROTESISTA è definita e regolamentata dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 668 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono “attività riservate” al Profilo professionale di cui al DM 668/94  la selezione, fornitura, adattamento e controllo degli ausili che prevengono, suppliscono la disabilità uditiva, nonché l’educazione protesica dell’ipoacusico, il controllo della  permanenza dell’efficacia dell’applicazione e la verifica e manutenzione degli ausili applicati. In attuazione del Decreto Legislativo 46/97 (recepimento della Direttiva Europea 93/42), è inoltre l’unica figura sanitaria individuata per l’adeguata applicazione degli ausili per l’udito, dispositivi medici classificati 2a.

Il TECNICO AUDIOPROTESISTA deve essere iscritto all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista (DM 13 marzo 2018).

Esiste un Codice Deontologico, stilato dalla Associazione ANAP.

Come le altre Professioni Sanitarie, il TECNICO AUDIOPROTESISTA è inserito all'interno del programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) che definisce l’obbligo di aggiornamento professionale post-laurea.

La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all'area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

I cittadini italiani che hanno conseguito in Italia un titolo professionale dell’area sanitaria e vogliono esercitare la professione in un altro Paese comunitario devono presentare domanda di riconoscimento del titolo all'autorità competente del Paese estero.

Vedi anche il sito del Ministero della Salute.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici