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Professioni

Investigatore privato, Investigatrice privata

Detective privato

L’INVESTIGATORE PRIVATO raccoglie informazioni e prove per persone singole o società private, al fine di risolvere questioni di tipo personale, finanziario o legale. L’investigatore privato può essere ingaggiato per casi di svariati natura, problemi familiari, frodi assicurative o casi di spionaggio industriale. Il principale compito dell’investigatore è la raccolta di informazioni, reperendo e consultando documenti cartacei o digitali, interagendo con persone, o sorvegliandone i comportamenti e gli spostamenti. L’investigatore documenta i risultati della propria ricerca e conserva gli elementi che possono risultare utili come prove durante un processo (per es. materiali video o fotografico), purché raccolti nel rispetto della legge.

Le funzioni dell’INVESTIGATORE PRIVATO non sono quelle di un pubblico ufficiale: compiere azioni che sono di esclusiva competenza degli organi inquirenti dello stato costituisce reato e rende inutilizzabili le prove raccolte illegalmente.

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Quali norme regolano la professione

La professione di INVESTIGATORE PRIVATO è disciplinato dal Titolo V del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche).

L’investigatore privato in Italia deve essere cittadino italiano o comunitario e ottenere apposita licenza da parte del prefetto per svolgere attività di vigilanza e di investigazione o ricerca per conto di privati. Chi esercita la professione di investigatore privato senza la licenza rischia di commettere un reato.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici.

Percorso formativo formale

Per poter esercitare la professione di INVESTIGATORE PRIVATO è necessario ottenere apposita licenza del prefetto. Per ottenere la licenza, che ha validità triennale, è necessario essere cittadino italiano o comunitario e avere la capacità giuridica. La legge definisce la figura dell’investigatore privato titolare di istituto, distinguendola da quella dell’investigatore privato dipendente.

L’INVESTIGATORE PRIVATO TITOLARE DI ISTITUTO o deve essere titolare dell’impresa individuale o rappresentante legale della società che richiede il rilascio della licenza (la licenza ha carattere personale). Deve soddisfare inoltre i seguenti requisiti:

-  non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità;

-  deve essere in possesso di diploma di laurea, almeno triennale, in una delle seguenti aree: Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’investigazione, Economia (o corsi di laurea equiparati);

-  deve aver svolto inoltre un periodo di pratica di almeno un triennio presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo debitamente attestato;

-  deve infine aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno.

Il titolare di istituto può inoltre chiedere una licenza per i propri DIPENDENTI, che devono:

-  essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

-  possedere i requisiti morali di cui agli art. 11 e 257 del Tulps;

-  aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare di istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo;

-  aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

-  in alternativa al periodo di pratica e al perfezionamento teorico possono aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Percorso formativo consigliato

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