Quali norme regolano la professione

Il FORESTALE può operare come libero professionista se iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali (l’iscrizione è obbligatoria per esercitare il diritto di firma su documenti a valenza pubblica). Se si possiede un titolo di laurea triennale si è “Forestali Iunior” (sezione B dell’Albo) mentre se si è conseguito un titolo di laurea magistrale si è “Dottori Forestali” (sezione A dello stesso Albo) e si possono svolgere un maggior numero di attività più elevate rispetto al livello “Iunior” (art. 10 D.P.R 328/2001).

Non necessitano di iscrizione all’albo i DOTTORI FORESTALI dipendenti dello Stato “quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione” (art.3, comma 3, legge 152/1992).

Esiste inoltre un codice deontologico, aggiornato dal CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali) il 13 giugno 2013 e consultabile sul sito: www.conaf.it.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici