Quali norme regolano la professione

Non vi sono norme specifiche che regolano la professione. Non sono richiesti esami di stato specifici per accedere alla professione.

In passato si poteva far riferimento all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali (D.P.R 328/2001) che aveva istituito la professione dello Zoonomo inserendolo nella sezione B dell’albo professionale. A questa sezione potevano accedere i laureati triennali in classe 38 o 40 del vecchio ordinamento- (scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali), ossia gli attuali Esperti in produzione animale, ma una sentenza del Consiglio di Stato (22 marzo 2005) ha sospeso l’accesso alla professione accogliendo un ricorso presentato dall’Ordine Nazionale dei Medici Veterinari (FNOVI). Ad oggi, quindi, per gli Esperti in produzione animale, non esiste la possibilità di sostenere l’esame di stato per l’abilitazione professionale a Zoonomo.

In termini di opportunità, per i laureati magistrali in classe LM86 (scienze e tecnologie agrozootecniche) rimane la possibilità di accedere alla sezione A dell’albo dei Dottori Agronomi e Forestali ottenendo il titolo di Dottore Agronomo. L’iscrizione all’Albo permette l’esercizio della libera professione ed è obbligatoria per esercitare il diritto di firma su documenti a valenza pubblica.

Livello EQF

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici