Quali norme regolano la professione

L'abilitazione alla professione è disciplinata da: D.L. n. 112/98, L. 135/01 - \"Riforma della legislazione nazionale del turismo\" - che demanda alle regioni l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche, e D.L. 07/2007.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, la professione dell’ACCOMPAGNATORE TURISTICO è regolamentata dalla Legge Regionale n.33/2001 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2009, n. 27-11643, che stabilisce i requisiti e il percorso necessario per l'abilitazione. Sono abilitati i candidati diplomati che abbiano buona conoscenza di almeno una tra le lingue straniere più diffuse in ambito turistico e commerciale (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo) e abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale, superandone la prova finale.

Sono ammessi all'esame di fine corso anche i laureati in materie turistiche, previa verifica da parte della Provincia della congruità tra materie del corso di laurea e materie del corso di qualificazione professionale ed eventuale colloquio per l'integrazione delle lacune.

I laureati in Lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia sono invece abilitati alla professione previa verifica delle conoscenze del territorio e delle conoscenze linguistiche, se queste non sono attestate dal corso di studi (D.L. 07/2007). 

L'accompagnatore turistico abilitato viene dotato di tesserino personale di riconoscimento ed è iscritto in appositi elenchi provinciali.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici