Quali norme regolano la professione

In base al D.M 270/2004 il laureato in Tecniche Erboristiche può e deve occuparsi di effettuare la formulazione, la produzione e il controllo di qualità di prodotti salutistici (erboristici), dietetici e cosmetici. Le normative che regolano tali categorie di prodotti sono in costante evoluzione in Europa e presuppongono un continuo aggiornamento.

Ad oggi non esiste un ordine professionale degli erboristi: i laureati in Tecniche Erboristiche (classe di laurea L-29) possono accedere all'albo dei Chimici Junior (D.P.R. n.328/2001) previo superamento dell’Esame di Stato, ciò consente loro di assumere ruoli di responsabili qualità in alcuni ambiti. L’iscrizione all’albo è necessaria nella eventualità che il TECNICO ERBORISTA debba assumere il ruolo di Responsabile controllo qualità all’interno di una Azienda e debba firmare documenti e protocolli analitici.

Non ci sono norme che regolano l'avvio di un'attività commerciale in ambito erboristico, se essa consiste nel commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati. Se invece consiste nella produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati è necessario essere in possesso di una laurea triennale in Tecniche erboristiche, di una laurea in Farmacia, di una laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o un diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia. 

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici