Quali norme regolano la professione

Nell’ordinamento italiano la professione dell’AVVOCATO è disciplinata dalle Disposizioni del regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e le successive modifiche:

  • D.P.R. 10 aprile 1990, n.101 – Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato
  • L. 15 maggio 1997, n. 127 e D. Lgs 17 novembre 1997, n. 398, relativi alle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali
  • L. 24 febbraio 1997, n. 27 – Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio per le professioni forensi

L'accesso alla professione di AVVOCATO è subordinato al superamento dell'Esame di stato per l'avvocatura. Quest'ultimo può essere svolto dai laureati in giurisprudenza che abbiano completato il tirocinio legale di 18 mesi. Il tirocinio deve essere svolto nello studio di un avvocato iscritto all'albo da almeno 5 anni e può essere diminuito ad un anno per chi ha frequentato una scuola di specializzazione. Può essere svolto in alternativa presso l'Avvocatura dello Stato, presso Comuni e altri enti pubblici, e presso gli uffici giudiziari (come il tribunale). Il tirocinio in tribunale tuttavia non può superare i 12 mesi e deve essere completato svolgendo i restanti 6 mesi nello studio di un avvocato.

L’avvocato deve rispettare in ogni momento i doveri indicati dal Codice Deontologico Forense, modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 86 del 13 aprile 2018.

Livello EQF

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici