Quali norme regolano la professione

L’AGRONOMO può operare come libero professionista se è iscritto all’ALBO professionale dei Dottori Agronomi e Forestali (D.P.R 328/2001). L’iscrizione è obbligatoria per esercitare il diritto di firma su documenti a valenza pubblica.
Può chiamarsi Dottore AGRONOMO se iscritto alla sezione A dell’Albo oppura AGRONOMO JUNIOR se iscritto alla sezione B dell’Albo. In quest’ultimo caso le attività possibili sono ridotte ma comunque regolate dal D.P.R di riferimento.
I DOTTORI AGRONOMI dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’Albo “quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione”. (art.3, comma 3, legge 152/1992).

Il codice deontologico di riferimento è stato aggiornato dal CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali) il 13 giugno 2013 ed è consultabile sul sito: www.conaf.it.

Livello EQF

VII livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al secondo ciclo dei titoli accademici.