Quali norme regolano la professione

L’organizzazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e l’attività delle figure professionali che operano nella comunicazione di una Pubblica Amministrazione sono disciplinate dalle seguenti norme:

Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42”, che istituisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ne prevede l’obbligatorietà nelle amministrazioni pubbliche, nonché successive modifiche e integrazioni, tra cui Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e successivo regolamento di attuazione, che delinea le funzioni del comunicare e dell’informare all’interno della Pubblica Amministrazione, attribuendo la prima all’URP e la seconda all’Ufficio Stampa e al Portavoce.

D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”, che stabilisce i requisiti formativi del personale addetto alla comunicazione.

Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che delinea le funzioni degli organi di comunicazione e istituisce strumenti di coordinamento con gli organi di informazione.

La disciplina puntuale del lavoro del comunicatore pubblico è regolata dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego (Legge 150/2000, art. 8), che delimita gli specifici profili professionali nei diversi comparti della pubblica amministrazione (attualmente, funzioni centrali, funzioni locali, istruzione e ricerca, sanità). Nel triennio 2016-2018, i CCNL Enti centrali, Enti locali e Sanità hanno definito i contenuti professionali di base per l’istituzione di nuovi profili professionali nell’ambito della comunicazione e separatamente dell’informazione, mentre il CCNL Istruzione e Ricerca ha previsto un’unica area professionale “Informazione e comunicazione”, delineandone le funzioni fondamentali.

Livello EQF

VI livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, corrispondente al primo ciclo dei titoli accademici